Amministratore di sostegno

L’amministratore di sostegno è una figura istituita per quelle persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
Gli anziani e i disabili ma anche, gli alcolisti, i tossicodipendenti, le persone detenute, i malati terminali possono ottenere, anche in previsione di una propria eventuale futura incapacità, che il giudice tutelare nomini una persona che abbia cura della loro persona e del loro patrimonio. Nel caso specifico di un immobile, diventa importante per chi acquista, una lettura attenta della documentazione prodotta dal venditore o dall’agenzia.  In particolare non può mancare l’atto di nomina da parte del giudice tutelare o del tribunale dell’amministratore di sostegno, l’indicazione del prezzo di vendita e delle modalità di suddivisione delle somme.

A questo proposito, andremo a raccontare qui di seguito un episodio: grazie al nostro intervento è stato possibile scongiurare il peggio per l’acquirente.

La storia di Enrica

La signora Enrica richiede un appuntamento presso un’agenzia immobiliare per la visione di un appartamento adatto alle loro necessità. Dopo la visita, si ritrova in agenzia per visionare alcuni documenti (planimetria catastale, spese condominiali) ed avanzare la richiesta di formulare una proposta d’acquisto ad un prezzo inferiore rispetto a quello pubblicizzato.

A questo punto, bisogna precisare che la proprietà era al 50% della signora Luciana (ricoverata presso una casa di cura per anziani) e al 50% del figlio, il quale era amministratore di sostegno della mamma. Con molta leggerezza l’agente immobiliare ritirò la proposta e il relativo assegno di caparra.

Partendo dal presupposto della buona fede, come in questo caso poi accertata, l’agenzia immobiliare non aveva provveduto a verificare innanzitutto l’atto di nomina da parte del tribunale a favore del figlio, la richiesta dell’autorizzazione al tribunale alla vendita dell’immobile, verificando anche la perizia asseverata da parte del ctu, il valore di stima del perito.

Semplificando e riducendo in poche righe il racconto di una compravendita poi andata a buon fine grazie al nostro intervento, l’acquirente ha solo dovuto aspettare un periodo leggermente più lungo per le richieste dei documenti da noi segnalati all’agenzia e consegnati a un nostro consulente per le verifiche necessarie.

Per dettagli giuridici maggiori:

art 374 cc / 375 cc / 404 cc/ 405cc / 411 cc/ 424 cc

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