Stai pensando di acquistare la tua prima casa? In questa guida acquisto prima casa ti mostreremo tutti i benefici fiscali di cui puoi avvantaggiarti grazie al Bonus casa 2021. Vista la rilevanza dell’argomento, abbiamo voluto raccogliere tutte le informazioni utili ed i requisiti che è bene che tu conosca per non perdere una preziosa opportunità come questa.
Guida acquisto prima casa: premessa
A partire dal 1982, il Governo italiano ha introdotto diverse agevolazioni fiscali per incentivare l’acquisto degli immobili o, più precisamente, per agevolare l’acquisto della prima casa. Si tratta di una serie di trattamenti fiscali di favore che vengono concessi a chi acquista per la prima volta
- la piena o la nuda proprietà
- l’abitazione
- l’uso e l’usufrutto
di un immobile ad uso di abitazione principale e che sono state confermate in occasione del Bonus casa 2021. Quali sono le agevolazioni fiscali previste?
Guida acquisto prima casa: agevolazioni fiscali
Le agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa sono:
Se si acquista da un’impresa, con vendita soggetta a Iva
- Iva ridotta al 4%
- Imposta di registro fissa di 200 euro
- Imposta ipotecaria fissa di 200 euro
- Imposta catastale fissa di 200 euro
Se si acquista da un privato o da un’impresa che vende in esenzione Iva
- Imposta di registro ridotta dal 9% al 2%, da calcolare in base al valore catastale dell’immobile.
- Imposta ipotecaria fissa di 50 euro
- Imposta catastale fissa di 50 euro
Oltre ai “benefici prima casa” sopra indicati, è possibile usufruire di due detrazioni interessanti, in fase di dichiarazione dei redditi:
- Detrazione Irpef del 19%, fino a 1.000 euro
Sui compensi corrisposti all’agenzia intermediaria per un importo non superiore ai 1.000 euro. - Detrazione del 19% sugli interessi passivi del mutuo, fino a 4.000 euro
La detrazione ammonta al 19% sulle spese sugli interessi passivi e sugli oneri accessori pagati sul mutuo ipotecario, costruzione o ristrutturazione dell’immobile.
Guida acquisto prima casa: requisiti
La legge prevede alcuni requisiti da rispettare per poter accedere alle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa. Quali sono?
- Categorie catastali:
Le categorie catastali ammesse sono le seguenti:
A/2 (abitazioni di tipo civile)
A/3 (abitazioni di tipo economico)
A/4 (abitazioni di tipo popolare)
A/5 (abitazioni di tipo ultrapopolare)
A/6 (abitazioni di tipo rurale)
A/7 (abitazioni in villini)
A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi). - L’immobile da acquistare deve essere un’abitazione ad uso abitativo e “non di lusso”.
In quest’ultimo caso i criteri per individuare un’abitazione “di lusso” variano a seconda che l’atto sia soggetto a imposta di registro o ad i.v.a. Nel primo caso, dal 1° gennaio 2014, è necessario che l’atto abbia ad oggetto una casa di abitazione che non rientri nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Nel secondo caso, i requisiti dell’abitazione “non di lusso” vengono individuati dal Decreto Ministero Lavori Pubblici 2 agosto 1969, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27.8.1969. - L’immobile deve essere ubicato
nel Comune in cui l’acquirente abbia, o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto, la propria residenza o nel Comune nel quale svolga la propria attività. Il mancato trasferimento della residenza nei termini previsti dalla legge comporta la decadenza dalle agevolazioni. - L’acquirente non deve essere titolare (esclusivo o in comunione con il coniuge)
di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di un’altra casa di abitazione nel Comune dove è situato l’immobile acquistato. - L’acquirente non deve essere titolare (neppure in comproprietà o in regime di comunione legale) di diritti di proprietà, anche nuda, o di diritti reali di godimento su altra casa di abitazione situata in tutto il territorio nazionale ed acquistata dall’acquirente o dal coniuge con le agevolazioni “prima casa”.
- L’agevolazione “prima casa” spetta anche nel caso di possesso di altra abitazione, situata in tutto il territorio nazionale e acquistata precedentemente senza usufruire dei benefici prima casa, a patto che entrambi gli immobili non si trovino nello stesso Comune.
- Legge di stabilità 2016
Fino al 31 dicembre 2015, chi voleva acquistare una prima casa ma ne aveva già un’altra, già acquistata in precedenza con le agevolazioni previste, doveva obbligatoriamente prima vendere l’abitazione in questione e solo successivamente acquistare il nuovo immobile usufruendo dei “benefici prima casa”. Dal 1° gennaio 2016, invece, in seguito alla legge di Stabilità, chi in passato ha acquistato una prima casa usufruendo delle agevolazioni previste e decide di comprare un nuovo immobile ha un anno di tempo per rivenderle.
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